14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6186 del 7 marzo 2008
Posted at 16:14h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il recesso dal contratto di apertura di credito costituisce una facoltà riconosciuta dall’art. 1845 c.c., sicché risulta adeguatamente motivato anche attraverso il mero richiamo a quella norma; è invece la parte che assume l’illegittimità del recesso [ ad esempio per arbitrarietà e contrarietà al principio di buona fede ] che ha l’onere di enunciarne le ragioni e di fornire la relativa prova nel caso concreto.
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