14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 866 del 28 gennaio 1994
Testo massima n. 1
Mentre l’apertura di credito regolata su conto corrente bancario amplia la disponibilità del correntista, il quale può immediatamente disporre del fido, ciò non si verifica nell’apertura di credito «per sconto titoli non accettati», dal momento che con questa la banca si impegna solamente ad accettare per lo sconto, entro l’ammontare dell’apertura, i titoli che l’affidatario le presenterà. Ne consegue che colui a cui favore è concessa l’apertura «per sconto titoli» non può disporre immediatamente di alcuna somma, ma potrà solo, in futuro, disporre delle singole somme che gli verranno effettivamente accreditate e la disponibilità troverà la sua fonte non nella apertura di credito, ma nei singoli negozi di sconto in concreto realizzati, senza che possa considerarsi incidente sull’ammontare del conto la intera apertura di credito sulla cui base siano stati realizzati singoli negozi di sconto.
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