14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 7388 del 8 agosto 1997
Testo massima n. 1
In tema di contratto di apertura di credito documentario, [ nella specie, per compravendita internazionale di autovetture con pagamento del prezzo, contro documenti, a mezzo banca ], l’attività di controllo della corrispondenza dei documenti alle condizioni del credito stesso, svolta dalla banca mandataria, non deve avvenire secondo un rigido formalismo, bensì secondo il criterio della ragionevolezza, idoneo a contemperare le esigenze oggettive del commercio con la realizzazione degli interessi sia del compratore [ alla consegna della merce ], sia del venditore [ al pagamento del prezzo ].
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