14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1225 del 4 febbraio 2000
Testo massima n. 1
Mentre con il contratto di apertura di credito bancario, ai sensi degli artt. 1842 e 1852 c.c., la banca si obbliga a tenere una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato a disposizione del cliente, il quale ha diritto di disporre della stessa in più volte, secondo le forme di uso se non è stato convenuto altrimenti [ come previsto dall’art. 1843 c.c. cit. ] ovvero in qualsiasi momento e quindi anche immediatamente dopo l’apertura del credito; invece il mutuo è un contratto reale con il quale una parte consegna all’altra, che si obbliga a restituirla, una determinata quantità di danaro odi altre cose fungibili. L’interpretazione dell’atto negoziale per l’inquadramento nell’una o nell’altra figura contrattuale è rimessa alla valutazione del giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione.
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