Cass. civ. n. 17543 del 19 novembre 2003

Testo massima n. 1


Il contratto di apertura di credito non si sottrae al regime dettato dall'art. 2704 c.c., con riguardo all'opponibilità della data della relativa scrittura privata, nel caso in cui debba essere fatto valere nei confronti del terzo: tale è, nella revocatoria fallimentare, il curatore, che agisce per conto della massa.