14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 6225 del 1 luglio 1994
Testo massima n. 1
Con riguardo al contratto bancario inerente al servizio delle cassette di sicurezza, la clausola, che contempli la concessione dell’uso della cassetta per la custodia di cose di valore non eccedente un determinato ammontare, facendo carico al cliente di non inserirvi beni di valore complessivamente superiore, e che, correlativamente, neghi oltre detto ammontare la responsabilità della banca per la perdita dei beni medesimi, lasciando sul cliente gli effetti pregiudizievoli ulteriori, integra un patto limitativo non dell’oggetto del contratto, ma del debito risarcitorio della banca, in quanto, a fronte dell’inadempimento di essa all’obbligo di tutelare il contenuto della cassetta [ obbligo svincolato da quel valore, alla stregua della segretezza delle operazioni dell’utente ], fissa un massimale all’entità del danno dovuto in dipendenza dell’inadempimento stesso. Tale clausola, pertanto, è soggetta alle disposizioni dell’art. 1229 primo comma c.c., in tema di nullità dell’esclusione o delimitazione convenzionale della responsabilità del debitore per i casi di dolo o colpa grave.
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