14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9640 del 10 settembre 1999
Testo massima n. 1
In tema di responsabilità della banca per furto del contenuto di una cassetta di sicurezza, deve ritenersi articolata in modo da rendere possibile la verifica del relativo processo logico e come tale non affetta da contraddittorietà ed inadeguatezza, la motivazione, con cui un giudice di merito reputa sufficiente ad integrare gli estremi della «colpa grave» contemplata dall’art. 1229 c.c., l’omessa predisposizione da parte della banca di un servizio di vigilanza «affidato ad elementi umani», idoneo a rilevare tempestivamente l’esecuzione dell’impresa criminosa, argomentando dalla circostanza che, malgrado la presenza di attrezzature rispondenti ai più evoluti perfezionamenti tecnologici in tema di sicurezza, i ladri abbiano avuto la possibilità di penetrare e di trattenersi a lungo nei locali dell’istituto bancario [ nella specie dal pomeriggio di un venerdì alla mattina del lunedì successivo ], svaligiando ben 545 cassette di sicurezza.
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Testo massima n. 2
Nel nostro ordinamento processuale civile la valutazione preventiva dell’attendibilità del teste è riservata al legislatore [ come emerge dagli artt. 246 e 247 c.p.c. ] ed è quindi inibita al giudice, che può valutare, secondo il suo prudente apprezzamento [ ex art. 116 c.p.c. ], solo l’attendibilità delle dichiarazioni rese dal testimone, una volta che la prova sia stata assunta, dovendo, inoltre, escludersi che detto apprezzamento possa rientrare nel giudizio di ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova, di cui al primo comma dell’art. 184 c.p.c., poiché l’ammissibilità attiene al rispetto delle norme che stabiliscono modalità e limiti di deduzione del singolo mezzo di prova, e nessuna norma vieta di assumere un teste solo perché ritenuto inidoneo a rendere una rappresentazione precisa delle circostanze oggetto di prova, mentre la rilevanza concerne il nesso tra i fatti da provare ed il riconoscimento della fondatezza della domanda o dell’eccezione, prescindendo da ogni considerazione della persona chiamata a deporre. Ne consegue che l’ammissione di una prova testimoniale non può negarsi in considerazione del suo probabile esito negativo per l’inverosimiglianza del fatto che si intende provare ovvero per una pretesa inidoneità del teste a fare un resoconto preciso su di esso.
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