14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5949 del 11 novembre 1982
Testo massima n. 1
L’apposizione su un libretto di deposito a risparmio, nella parte riservata all’intestazione, di una sigla, di un numero, di un nome di fantasia, di una combinazione di lettere o di numeri, non è idonea a costituire un valido elemento di riferibilità o di appartenenza del libretto ad una persona determinata, tali indicazioni valendo solo ad individuare il libretto, onde consentire alla banca una corretta tenuta della contabilità. Il libretto così contrassegnato deve, pertanto, qualificarsi al portatore, e non nominativo, ed attribuisce al possessore la legittimazione a compiere tutte le operazioni riguardanti il titolo, liberando da responsabilità la banca che, senza dolo o colpa, adempie le prestazioni indicate nel libretto.
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