14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3585 del 16 aprile 1996
Testo massima n. 1
Il libretto bancario di deposito a risparmio, pur non potendosi considerare atto pubblico dotato dell’efficacia probatoria privilegiata di cui all’art. 2700 c.c., è assistito dallo speciale regime delineato dall’art. 1835, stesso codice, sicché, ove il documento presenti i requisiti formali minimi della sua identità [ da individuarsi anche, ove occorra, con riguardo agli elementi richiesti dall’istituto emittente ], esso fa piena prova non solo delle annotazioni, ma anche della provenienza del libretto dalla banca al cui servizio appare addetto il funzionario che ha sottoscritto dette annotazioni o la stessa emissione. Militano, infatti, in tal senso, il principio dell’apparenza del diritto e della tutela dell’affidamento [ invocabile dal depositante se ed in quanto versi in condizione di buona fede ] riposto sul dato di fatto della provenienza delle annotazioni dall’impiegato che, con le modalità usuali e normali riceve i depositi, ingenerando nel pubblico la legittima opinione che egli sia assistito dal relativo potere.
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