14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1107 del 24 marzo 1975
Posted at 16:19h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di apertura di credito in conto corrente, non è applicabile la norma dell’art. 1825 c.c., la quale pone un’eccezionale deroga a quella dell’art. 1284 c.c.; pertanto gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, richiesto ad substantiam.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]