Cass. civ. n. 1107 del 24 marzo 1975

Testo massima n. 1


In tema di apertura di credito in conto corrente, non è applicabile la norma dell'art. 1825 c.c., la quale pone un'eccezionale deroga a quella dell'art. 1284 c.c.; pertanto gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, richiesto ad substantiam.

Normativa correlata