14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5630 del 16 settembre 1986
Testo massima n. 1
A differenza del contratto di mutuo in cui una parte consegna cose fungibili e l’altra si impegna a restituire il tantundem, nella promessa di mutuo, di fronte all’obbligo del prominente mutuante di consegnare le cose, non sussiste un contrapposto obbligo di restituzione, ma questo nasce solo dopo la loro consegna. Consegue che, qualora una parte prometta in mutuo congiuntamente a due persone una somma di denaro – con l’accordo che ciascuna di esse può chiederne la consegna ma senza l’assunzione di un corrispondente obbligo solidale di restituzione – obbligato alla restituzione è soltanto colui che, in adempimento della promessa, abbia concretamente ricevuto la somma stessa.
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