Cass. civ. n. 8129 del 26 marzo 2024
Testo massima n. 1
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA Provvedimento giurisdizionale con firma illeggibile - Equiparazione al difetto di sottoscrizione - Condizioni - Conseguenze - Inesistenza e inidoneità a fondare l'esecuzione forzata.
Il provvedimento giurisdizionale firmato con un segno grafico indecifrabile e privo di capacità identificativa della persona fisica del giudice va equiparato a quello mancante di sottoscrizione, a meno che il segno non sia riconducibile ad un autore determinato tramite l'esame di altre parti dello stesso atto, e, conseguentemente, è da considerare inesistente ed inidoneo a fondare l'esecuzione forzata.
Massime precedenti
Precedenti: Cass. civ. n. 35032 del 2023
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 2 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2
Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2
Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.