Cass. civ. n. 1861 del 21 febbraio 1995
Testo massima n. 1
Ove sia accertata l'inesistenza del credito a tutela del quale è stato richiesto ed eseguito sequestro conservativo, la responsabilità processuale aggravata del creditore procedente trova la sua disciplina nel secondo comma dell'art. 96 (per il quale è sufficiente che si sia agito senza la normale prudenza) e non nel primo comma del medesimo articolo (che richiede, invece, il dolo o la colpa grave) indipendentemente dal motivo del provvedimento di rigetto della istanza di convalida ed anche quando, quindi, il rigetto sia dipeso dalla incompetenza del giudice che ha autorizzato il sequestro, come nel caso di provvedimento emesso dal presidente del tribunale, anziché dal giudice istruttore dinnanzi al quale pendeva la causa di merito.
Testo massima n. 2
La disposizione dell'art. 1819 c.c., a norma della quale, se è stata convenuta la restituzione delle cose mutuate ed il mutuatario non adempie l'obbligo di pagamento anche di una sola rata, il mutuante può chiedere, secondo le circostanze, l'immediata restituzione dell'intero, ha la funzione di attribuire rilievo all'inadempimento del mutuario nel mutuo gratuito, al quale, quindi, essa esclusivamente si riferisce, dato che nel mutuo oneroso tale inadempimento, dando luogo alla possibilità di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., assume rilievo indipendentemente dalla espressa previsione del citato art. 1819.