14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1945 del 8 marzo 1999
Posted at 16:54h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la consequenziale nascita dell’obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità del mutuatario medesimo, non rilevando, a detto fine, che il contratto abbia le caratteristiche del mutuo c.d. di scopo, nel quale sia previsto l’obbligo di utilizzare quella somma ad estinzione di altra posizione debitoria verso il mutuante.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]