Cass. civ. n. 7195 del 12 maggio 2003

Testo massima n. 1


In tema di comodato, poiché è sufficiente avere la disponibilità materiale della cosa per concederla ad altri a tale titolo, il comodante che agisce in giudizio per la restituzione della cosa nei confronti del comodatario ha soltanto l'onere di dimostrarne la consegna e il rifiuto di restituzione, e non anche di provare il suo diritto di proprietà su di essa, mentre spetta al convenuto dare la prova di un diverso titolo per il suo godimento.

Normativa correlata