14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1935 del 18 marzo 1983
Testo massima n. 1
Con riguardo al contratto con il quale il locatario di immobile ceda ad altri il godimento di una porzione del bene, ancorché senza prefissione di scadenza, deve negarsi la ricorrenza di un comodato, e ravvisarsi un rapporto di sublocazione [ parziale ], qualora risulti che il cessionario non si limiti a concorrere nelle eventuali spese riferibili all’uso del bene [ riscaldamento, pulizia, ecc. ], ma versi un corrispettivo, che si traduca per il cedente in un risparmio sui propri esborsi di locatario, mediante proporzionale recupero del canone dovuto al locatore, sicché resti esclusa la sussistenza di una causa gratuita, sia pure con l’imposizione di oneri modali, od emerga la previsione di reciproche prestazioni legate da vincolo di corrispettività.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]