14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7923 del 26 giugno 1992
Posted at 16:45h
in Massimario
Testo massima n. 1
Al comodatario non sono rimborsabili le spese straordinarie non necessarie ed urgenti, anche se comportino miglioramenti, tenendo conto della non invocabilità da parte del comodatario stesso, che non è né possessore né terzo, dei principi di cui agli artt. 1150 e 936 c.c., ed altresì della carenza, anche nel similare rapporto di locazione, di un diritto ad indennizzo per le migliorie.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]