Cass. civ. n. 6881 del 6 maggio 2003

Testo massima n. 1


Il contratto di comodato, che ha natura reale, si perfeziona con la consegna della cosa, la quale, tuttavia, non è necessario che sia eseguita materialmente, potendo anche consistere nel semplice mutamento del titolo della detenzione, ove la cosa sia già nella detenzione del comodatario.

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