14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 977 del 10 febbraio 1990
Testo massima n. 1
Nell’ipotesi di furto di merce depositata presso i magazzini generali, la presunzione di colpa a carico dell’esercente il deposito è superata soltanto dalla prova della non imputabilità dell’evento e cioè dalla imprevedibilità o inevitabilità della sottrazione della merce malgrado l’uso della diligenza del buon padre di famiglia; tale prova liberatoria non può considerarsi raggiunta quando, indipendentemente dalle modalità del furto [ con o senza violenza o minaccia alla persona ], pur essendo i magazzini generali ubicati in zona soggetta alla particolare vigilanza di un corpo armato dello Stato [ nella specie: la zona doganale del porto di Catania, vigilata dalla guardia di finanza ], l’esercente non abbia autonomamente adottato tutte quelle precauzioni [ servizio di vigilanza con personale proprio, installazione di sistemi antifurto, congrua copertura assicurativa, ecc… ]
che le circostanze [ difficoltà per la forza pubblica di assicurare un controllo capillare, consumazione di altri furti in precedenza ] suggerivano, secondo un criterio di ordinaria diligenza.
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