14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5267 del 11 maggio 1991
Testo massima n. 1
In tema di deposito nei magazzini generali, il caso fortuito, che libera il depositario dalla responsabilità ex recepto [ salvo che si tratti di danni evitabili, nonostante il fortuito, mediante tempestivo e diligente ripristino dell’idoneità dei locali o recupero delle merci ], è configurabile, rispetto ad eventi naturali, solo quando essi siano imprevedibili. Pertanto, con riguardo ad allagamenti provocati da intense precipitazioni atmosferiche, il suddetto fortuito non è invocabile in relazione alla mera eccezionalità del fenomeno, dato che il carattere saltuario e non frequente del verificarsi di un accadimento non ne esclude la prevedibilità, secondo la comune esperienza.
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