14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 534 del 20 gennaio 1997
Testo massima n. 1
Anche nel deposito dei magazzini generali di alimenti deperibili in celle frigorifere con prezzo commisurato alla superficie allocata, che pure integra una fattispecie contrattuale atipica [ per le modalità di pagamento del prezzo in base alla superficie utilizzata e non alla quantità, peso e numero della merce e per la previsione di obbligazioni specifiche del depositario connesse alla conservazione in celle frigorifere di merce deperibile, peraltro in funzione strumentale del fondamentale obbligo di custodia ], il fine precipuo perseguito dalle parti è quello della custodia, conservazione e restituzione delle cose depositate [ tipico del contratto di deposito ], cosicché il rapporto fra i contraenti, in materia di responsabilità per inadempimento e di colpa presunta ex recepto, è disciplinato essenzialmente dalle norme codicistiche del deposito, e questo comporta in relazione alla responsabilità per furti e rapine che la prova liberatoria a carico del depositario non è raggiunta, se egli non dimostra di avere adottato tutte le precauzioni che le circostanze suggerivano [ predisposizione di un adeguato servizio di vigilanza, installazione di sistemi di allarme ecc. ] secondo un criterio di ordinaria diligenza, per evitare la sottrazione delle cose depositate.
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