14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 213 del 14 gennaio 1988
Testo massima n. 1
La consegna della cosa al gestore d’un albergo o di esercizi ad esso equiparati – ovvero ai suoi dipendenti – è qualificabile come consegna in custodia, al fine della responsabilità illimitata verso il cliente per sottrazione o deterioramento, secondo la disciplina degli artt. 1783 e ss. c.c. [ nel testo in vigore prima delle modifiche introdotte dall’art. 3 della L. 3 giugno 1978, n. 316 ] qualora avvenga in un contesto e con modalità che ne dimostrino inequivocabilmente la finalità di custodia, mentre restano, a tal fine, irrilevanti sia la mancata estrinsecazione di tale finalità in un’espressa dichiarazione negoziale sia la mancata consegna delle chiavi. [ Nella specie, in applicazione di tale principio, la C.S. ha confermato la decisione della corte di merito, la quale aveva affermato la responsabilità illimitata del gestore d’un campeggio per il collocamento in esso d’una roulotte, ritenendo che nel caso concreto la finalità di custodia nonché l’avvenuta consegna era obiettivamente dimostrata dalle modalità di conferimento del veicolo e dalla struttura, ubicazione e modalità di esercizio del campeggio.
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