14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1304 del 22 febbraio 1990
Testo massima n. 1
Nella controversia inerente a matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani, o da cittadino italiano con apolide, l’indagine sulla validità della celebrazione secondo la lex loci [ art. 26 disp. prel. c.c. ], e poi sugli effetti del rapporto secondo la legge italiana [ art. 17 disp. prel. c.c. ], con verifica dell’eventuale sanatoria di vizi formali, secondo le previsioni degli artt. 113, 131, 132 e 137 c.c., postula il preventivo riscontro dei requisiti minimi per la giuridica configurabilità del matrimonio medesimo, cioè della manifestazione di volontà matrimoniale, da parte di due persone di sesso diverso, ad un ufficiale celebrante, atteso che, in caso contrario, verificandosi una situazione di inesistenza, resta «in radice» esclusa ogni possibilità di assegnare effetti ad un fatto non riconducibile nello schema del rapporto matrimoniale.
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Testo massima n. 2
Per le informazioni scritte, che la P.A. fornisce su richiesta del giudice a norma dell’art. 213 c.p.c., l’inserimento nel fascicolo d’ufficio, con la conseguenziale facoltà delle parti di esaminarle, ai sensi degli artt. 96 e 76 disp. att. c.p.c., assicura il principio del contraddittorio, senza che si richieda una comunicazione del cancelliere od un’iniziativa al riguardo delle parti interessate.
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