Cass. civ. n. 690 del 29 gennaio 1981
Testo massima n. 1
Gli obblighi inerenti alla custodia e la conseguente responsabilità ex recepto a carico dell'albergatore scaturiscono dalla conclusione del contratto d'albergo, alla quale le parti possono addivenire anche per lacia concludentia, quali, salva la prova contraria, la richiesta di custodia di cose e la loro traditio nelle mani e nella disponibilità dell'albergatore, indipendentemente dall'assegnazione di una camera al cliente, che può avvenire anche successivamente. .