Cass. civ. n. 10322 del 9 settembre 1992
Testo massima n. 1
Il sequestro penale della merce oggetto di deposito e la successiva vendita giudiziale dei beni sequestrati rendono impossibili le prestazioni del depositario e, incidendo direttamente sul sinallagma funzionale del rapporto, ne impediscono l'ulteriore attuazione; ne consegue che, a partire dalla data del sequestro penale, il depositario non ha più diritto al corrispettivo in dipendenza del rapporto di deposito, ma soltanto al compenso da parte dello Stato, se nominato custode delle cose sequestrate.