14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10351 del 19 ottobre 1998
Testo massima n. 1
Le norme di diritto internazionale privato attribuiscono ai matrimoni celebrati all’estero tra cittadini italiani o tra italiani e stranieri immediata validità e rilevanza nel nostro ordinamento, sempre che essi risultino celebrati secondo le forme previste dalla legge straniera [ e, quindi, spieghino effetti civili nell’ordinamento dello Stato straniero ] e sempre che sussistano i requisiti sostanziali relativi allo stato ed alla capacità delle persone previsti dalla legge italiana. Tale principio non è condizionato dall’osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa, e scopo di pubblicità in un atto già di per sé valido sulla base del principio locus regit actum.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]