14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15490 del 11 giugno 2008
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in Massimario
Testo massima n. 1
Affinché sorga la responsabilità del depositario per i danni alla cosa depositata [ nella specie, natante da riparare ] non è necessario un espresso accordo in virtù del quale questi si impegni formalmente a custodirla, ma è sufficiente la mera consegna di essa [ con la conseguente sottoposizione alla propria sfera di influenza e di controllo ], non accompagnata da manifestazioni di volontà volte a limitare ad escludere la responsabilità ex recepto.
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