14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3954 del 24 agosto 1978
Testo massima n. 1
Il criterio discretivo tra le figure del comodato e del deposito, nell’ipotesi in cui il depositante abbia consentito al depositario di servirsi della cosa depositata [ art. 1770 c.c. ], va ravvisato nella funzione economica perseguita in concreto dai contraenti e oggettiva nella dichiarazione negoziale, dovendosi ritenere la prima o l’altra fattispecie contrattuale a seconda che la funzione economica, precipua ed essenziale, del contratto sia il godimento ovvero la custodia della cosa da parte dell’accipiente.
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