14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 535 del 24 gennaio 1979
Testo massima n. 1
Mentre nel contratto di deposito regolare senza termine, la prescrizione del diritto alla restituzione decorre dal momento in cui il depositante chiede effettivamente la restituzione, o il depositario recede dal contratto, nel deposito irregolare il detto termine decorre dal momento in cui il depositante può chiedere la restituzione. Questo momento, se il termine non è previsto dalle parti, né stabilito dal giudice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1782 e 1817 c.c., coincide con quello in cui la cosa è stata depositata, a norma della regola generale contenuta nell’art. 1183 c.c.
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