14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7557 del 22 dicembre 1983
Testo massima n. 1
Il contratto atipico di posteggio di un veicolo [ nella specie, roulotte ] va inquadrato, ai fini della sua disciplina, nello schema generale del contratto di deposito il quale comporta l’affidamento della cosa al depositario — che può avvenire in qualsiasi modo idoneo a produrre l’effetto reale dovuto dalla legge e non necessariamente mediante consegna delle chiavi e del documento di circolazione, non essendo siffatta formalità necessaria per l’attribuzione al depositario della detenzione del veicolo — con l’obbligo di custodirla e di restituirla nello stato in cui è stata consegnata, ed il conseguente obbligo — ove la cosa stessa venga sottratta — al risarcimento del danno ove non fornisca la prova, su di lui incombente, dell’inevitabilità dell’evento nonostante l’uso della diligenza del buon padre di famiglia.
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