14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6804 del 15 giugno 1991
Testo massima n. 1
L’autorizzazione, per mero titolo di cortesia, al posteggio di un veicolo nello spiazzo privato [ nella specie, recintato ] antistante uno stabilimento industriale, anche se emessa da dipendente dell’impresa dotato dei necessari poteri, non implica, di per sé, assunzione dell’obbligo della relativa custodia e non è sufficiente, quindi, per ritenere concluso tra le parti un contratto di deposito, la cui funzione caratterizzante è, appunto, quella di custodia del bene. [ Nella specie, trattavasi di autocarro carico della merce prelevata dallo stabilimento, che il suo conducente aveva lasciato, durante la notte, nello spiazzo dopo avere richiesto ed ottenuto l’autorizzazione di un dipendente dell’impresa, che aveva consentito il posteggio a condizione che le chiavi fossero lasciate nel cruscotto per facilitare lo spostamento del mezzo in caso di necessità ed in relazione alle esigenze di utilizzazione dello spiazzo da parte dell’impresa ].
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