14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 19951 del 18 luglio 2008
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in Massimario
Testo massima n. 1
Il mediatore ha, nei confronti dell’intermediato, il duplice obbligo di dichiarare le circostanze rilevanti dell’affare delle quali sia a conoscenza, e di tacere le circostanze delle quali egli non abbia sicura contezza. Viene, pertanto, meno a tali obblighi il mediatore che, richiesto dal venditore, dichiari la sicura affidabilità del compratore pur non avendolo mai conosciuto.
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