14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 14076 del 1 ottobre 2002
Testo massima n. 1
L’attività di mediazione può essere esercitata anche da una società purché la stessa sia iscritta nell’albo degli agenti di commercio in applicazione dell’art. 6 legge n. 39 del 1989 o sia iscritto in detto ruolo il suo rappresentante legale in quanto tale: peraltro, se alcuno dei soci o lo stesso rappresentante legale sono iscritti nell’albo professionale a titolo personale, questi possono delegare le funzioni relative all’esercizio della mediazione solo ad altro agente di affari in mediazione iscritto nel ruolo, stante il disposto dell’art. 3 legge cit. Pertanto, il legale rappresentante di una società di mediazione, iscritto a titolo personale, non può ritenersi ipso facto abilitato, anche in tale ulteriore qualità, a svolgere legittimamente l’attività predetta anche per la società, atteso che l’iscrizione nel ruolo dei mediatori della società non consegue automaticamente all’iscrizione di una persona fisica che rivesta, nel contempo, la qualità di rappresentante legale della società stessa.
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