14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 16030 del 7 luglio 2010
Testo massima n. 1
L’intermediazione nella cessione di quote sociali, per gli effetti di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, richiede l’iscrizione non già nella sezione “sub” a ] del ruolo di cui all’art. 3, comma 2, del d.m. 21 dicembre 1990, n. 452, relativo agli agenti che svolgano attività per la conclusione di affari relativi a immobili ed aziende, ma in quella “sub” d ], riservata non solo agli agenti che svolgono attività per la conclusione di affari relativi al settore dei servizi, ma anche a tutti quegli altri agenti che non trovano collocazione in una delle sezioni precedenti: il trasferimento da un soggetto all’altro di una quota di partecipazione ad una società commerciale non è infatti qualificabile come trasferimento della proprietà e del godimento di un’azienda, indipendentemente dall’attività e dal patrimonio della stessa.
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