14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10205 del 10 maggio 2011
Testo massima n. 1
A norma dell’art. 8, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, chiunque eserciti l’attività di mediazione senza essere iscritto al ruolo è tenuto, oltre al pagamento della relativa sanzione amministrativa, anche alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite; tale espressa previsione esclude la possibilità di agire nei confronti dei contraenti, ai sensi dell’art. 2033 c.c., a titolo di indebito oggettivo, perché, mentre quest’ultimo trova il proprio fondamento giuridico nell’assenza di causa dell’attribuzione patrimoniale effettuata, l’obbligo di restituzione del compenso previsto dal citato art. 8 costituisce una sorta di sanzione per lo svolgimento dell’attività senza previa iscrizione all’albo.
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