14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5827 del 22 aprile 2002
Testo massima n. 1
In tema di rapporto di agenzia, anche per il sub-agente — la cui posizione soggettiva si differenzia da quella dell’agente esclusivamente perché nei suoi confronti è un agente ad assumere il ruolo di preponente — vale la regola secondo cui, anche per le fattispecie regolate dalla disciplina anteriore all’entrata in vigore del D.L.vo n. 303 del 1991 [ che, in attuazione della direttiva 86/653/ CEE, ha modificato il testo dell’art. 1751 c.c. ], la normativa codicistica in materia di indennità di scioglimento del contratto non è derogabile in peius in danno dell’agente [ e, quindi, del subagente ]. Anzi, per tali fattispecie [ così come per quelle regolate dalla disciplina successiva all’entrata in vigore del D.L.vo n. 65 del 1999 che ha dato ulteriore attuazione alla direttiva comunitaria suindicata ] il preponente è tenuto a corrispondere all’agente [ o del subagente ] la suddetta indennità — che rappresenta il corrispettivo dell’incremento dell’avviamento commerciale derivato dall’attività promozionale dell’agente — in tutti i casi di risoluzione del contratto e, quindi, anche nell’ipotesi di recesso addebitabile a colpa dell’agente [ o del subagente ].
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