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Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 11189 del 29 luglio 2002

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 11189 del 29 luglio 2002

Testo massima n. 1

La disciplina legale dell’indennità dovuta all’agente, in caso di. cessazione del rapporto, a norma dell’art. 1751 c.c. [ nel testo introdotto dal D.L.vo n. 303 del 1991 e dal D.L.vo n. 65 del 1999, per dare attuazione alle direttive comunitarie in materia ], fa riferimento al criterio dell’equità [ che prevede anche l’esame di tutte le circostanze del caso ] non solo per determinare quando l’indennità deve essere erogata, ma anche per la determinazione dell’indennità stessa, e, di conseguenza, deve ritenersi prevalente sulla contrattazione collettiva tutte le volte che l’applicazione del criterio stabilito dalla legge conduca a un trattamento in concreto più favorevole all’agente, restando irrilevante una valutazione ex ante della maggior convenienza della regolamentazione pattizia rispetto a quella legale.

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