14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3196 del 14 febbraio 2006
Testo massima n. 1
Allo scioglimento del contratto, la relativa indennità prevista in favore dell’agente dall’art. 1751 c.c. spetta anche al subagente, in virtù dei sostanziali vantaggi che il preponente-agente continua a ricevere dagli affari procuratigli anche dopo la cessazione del rapporto, che possono consistere in vantaggi futuri di ogni genere, compresi quelli che l’agente consegua nell’ambito della chiusura dei conti relativi al rapporto di agenzia, o dalla società preponente o direttamente dall’agente di pari livello che gli subentra, tenuto conto del fatto che il portafoglio della subagenzia confluisce in quello dell’agenzia.
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