Cass. civ. n. 7986 del 12 giugno 2000

Testo massima n. 1


In mancanza di esplicita pattuizione in ordine alla possibilità di recedere senza preavviso dal rapporto di agenzia, per esso trova applicazione l'istituto del recesso per giusta causa, valutata questa secondo i criteri di cui all'art. 21.19 c.c., attesa l'evidente analogia del recesso del preponente senza preavviso dal rapporto di agenzia con il licenziamento in tronco intimato dal datore nel rapporto di lavoro subordinato; pertanto, anche per il rapporto d'agenzia la validità del recesso del proponente può ritenersi sussistente solo in presenza di violazione di doveri fondamentali dell'agente. (Nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla Suprema Corte, aveva escluso la legittimità del recesso del preponente ritenendo non essenziali gli obblighi non adempiuti dall'agente, quali la partecipazione ad una riunione indetta dal preponente e la tempestiva produzione di resoconti e programmi di visita ai clienti). .

Normativa correlata