Cass. civ. n. 1434 del 5 febbraio 1993
Testo massima n. 1
Il principio della necessità della contestazione immediata, sia pure sommaria, delle ragioni poste, a base del recesso per giusta causa, con la conseguente preclusione di dedurre successivamente fatti diversi da quelli contestati, opera sia per il rapporto di lavoro subordinato che per quello di agenzia - data l'analogia dei due rapporti (fondati entrambi sulla fiducia) - ma in relazione solo al recesso del datore di lavoro e del preponente, mentre il recesso per giusta causa (con conseguente diritto all'indennità per mancato preavviso) del lavoratore o dell'agente non è invece condizionato ad alcuna formalità di comunicazione delle relative ragioni, sicché, a tal fine, può tenersi conto anche di comportamenti (del datore di lavoro o del preponente) ulteriori rispetto a quelli lamentati nell'atto di recesso (del lavoratore o dell'agente).
Testo massima n. 2
In tema di rapporto di agenzia, la responsabilità del preponente per i danni derivanti dal mancato versamento dei contributi Enasarco, soggiace alla disciplina degli artt. 1218 e segg. c.c., non trovando al riguardo applicazione l'art. 2116 c.c., che è dettato con esplicito ed esclusivo riferimento al rapporto di lavoro subordinato.
Testo massima n. 3
Nel rapporto di agenzia, mentre lo star del credere non è più dovuto e, se trattenuto, deve essere rimborsato dal preponente, quando in qualsiasi modo questi abbia recuperato le somme perdute (art. 8 Accordo collettivo 19 dicembre 1979), la provvigione non è dovuta in ogni caso in cui l'affare non abbia avuto regolare esecuzione, salva l'ipotesi che, a seguito dell'inadempimento del cliente, il preponente abbia conseguito il risarcimento sia del danno emergente che del lucro cessante.