Cass. pen. n. 785 del 27 settembre 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' - Sentenza del giudice di appello confermativa del proscioglimento in primo grado - Ricorso per cassazione del pubblico ministero per violazione di legge - Riqualificazione del motivo come vizio di motivazione - Inammissibilità del ricorso - Sussistenza.


In tema di impugnazioni, è inammissibile, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che conferma quella di assoluzione pronunciata nel giudizio di primo grado, proposto dal pubblico ministero per violazione di legge e riqualificato dalla Corte di cassazione come vizio di motivazione in quanto volto a censurare l'impostazione motivazionale della sentenza.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 5465 del 2021

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 608 com. 1
Legge 23/06/2017 num. 103 CORTE COST.