Cass. civ. n. 2356 del 10 marzo 1994
Testo massima n. 1
Nel rapporto di agenzia, l'agente non ha diritto ad uno specifico compenso dell'attività di riscossione di crediti per conto del preponente, ove manchino i requisiti stabiliti dalla contrattazione collettiva applicabile per il conferimento del relativo incarico (nella specie, con riguardo alla natura continuativa dell'incarico stesso, al suo conferimento in forma scritta ed alla previsione di una responsabilità dell'agente per errori contabili); quando tale attività sia stata di fatto comunque svolta, un diritto al compenso può essere fatto valere con l'azione generale di arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., spettando all'agente la prova dell'arricchimento del preponente.
Testo massima n. 2
Nel rapporto di agenzia, la responsabilità dell'agente nei confronti del preponente per l'esecuzione dell'affare, in base al patto dello «star del credere», sussiste in ogni caso di inadempimento, anche parziale, del terzo compratore e non richiede un vero e proprio stato d'insolvenza.