14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 904 del 23 gennaio 2001
Testo massima n. 1
La disposizione dell’art. 46 c.c., secondo cui qualora la sede legale della persona giuridica è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest’ultima vale anche in tema di notificazione con conseguente applicazione dell’art. 145 c.p.c. Pertanto ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica presso la sede legale o quella effettiva, è sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona giuridica stessa da un particolare rapporto che, non dovendo necessariamente essere di prestazione lavorativa, può risultare anche dall’incarico, eventualmente provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza. Sicché, qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario o postale, risulti in alcune delle predette sedi la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede stessa, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l’onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere suo dipendente, non era addetta neppure alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno.
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