14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8681 del 1 settembre 1998
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in Massimario
Testo massima n. 1
La conoscenza, da parte del notificante, del luogo di residenza [ o dimora ] effettiva del destinatario dell’atto ne comporta l’obbligo d’eseguire la notifica in tale luogo [ non potendo operare, nei suoi confronti, la più rigorosa disciplina di cui all’art. 44 c.c. in tema d’opponibilità del trasferimento della residenza ], attesa l’efficacia meramente presuntiva delle risultanze anagrafiche, superabile con ogni mezzo di prova idoneo a dimostrare la volontaria dimora di un soggetto in luogo diverso.
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