Cass. civ. n. 8681 del 1 settembre 1998
Testo massima n. 1
La conoscenza, da parte del notificante, del luogo di residenza (o dimora) effettiva del destinatario dell'atto ne comporta l'obbligo d'eseguire la notifica in tale luogo (non potendo operare, nei suoi confronti, la più rigorosa disciplina di cui all'art. 44 c.c. in tema d'opponibilità del trasferimento della residenza), attesa l'efficacia meramente presuntiva delle risultanze anagrafiche, superabile con ogni mezzo di prova idoneo a dimostrare la volontaria dimora di un soggetto in luogo diverso.