14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4719 del 26 agosto 1982
Testo massima n. 1
L’obbligo di rendiconto del mandatario, il quale normalmente insorge per effetto ed alla data di cessazione del rapporto, può essere contrattualmente previsto in termini periodici, durante l’esecuzione del rapporto stesso [ nella specie, con scadenza mensile, trattandosi di commissione a vendere una rivista ]. In tale ipotesi, la mancata presentazione del rendiconto [ la quale ricorre anche nel caso in cui questo sia generico ed inidoneo alla ricostruzione dell’attività svolta ], oltre che configurare di per sé un inadempimento, valutabile al fine della risoluzione del contratto, comporta un’inversione dell’onere della prova a favore del committente, che agisca per risoluzione lamentando l’omessa od incompleta esecuzione dell’incarico affidato, atteso che il principio generale, sull’onere dell’attore in risoluzione di provare i fatti giustificativi della medesima, trova deroga per effetto del suddetto comportamento della controparte, il quale ha posto esso attore nell’impossibilità di avere elementi d’informazione sull’esecuzione o meno del contratto, e quindi di dimostrare l’inadempimento stesso.
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