14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11975 del 18 dicembre 1990
Testo massima n. 1
La comparsa conclusionale quale atto non sottoscritto dalla parte e perciò riconducibile alla sola volontà del procuratore è insuscettibile di contenere dichiarazioni con valore confessorio.
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Testo massima n. 2
La norma dell’art. 1712 c.c., secondo cui il ritardo del mandante, nel rispondere alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione dell’incarico, importa approvazione dell’atto compiuto dal mandatario, anche se questi ha ecceduto dai limiti del mandato, opera esclusivamente nei rapporti fra mandante e mandatario, sicché la suddetta approvazione tacita non può essere invocata dai terzi interessati, quale equipollente dalla ratifica disciplinata dagli artt. 1398 e 1399 c.c.
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