14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1929 del 24 febbraio 1987
Testo massima n. 1
Le circostanze che il mandatario, ai sensi dell’art. 1710 c.c., è tenuto a rendere note al mandante e che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato sono non solo le sopravvenute — intendendosi tali anche quelle preesistenti delle quali il mandatario abbia avuto conoscenza successivamente al conferimento del mandato — ma, in considerazione della ratio della norma che è diretta ad ovviare allo squilibrio fra la conoscenza del mandatario e l’ignoranza del mandante, anche le circostanze da quello conosciute prima del mandato, ovvero assunte contestualmente alla conclusione di quel contratto. [ Nella specie la Suprema Corte ha fatto applicazione dell’enunciato principio nei confronti di un’agenzia di viaggio e turismo — regolata a norma dell’art. 2 del R.D. 23 novembre 1936, n. 2523, convertito in L. 30 dicembre 1937, n. 2650 — con riguardo al mandato ricevuto dal cliente per la conclusione di contratti di viaggio ].
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