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Cassazione civile Sez. I sentenza n. 495 del 27 febbraio 1971

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 495 del 27 febbraio 1971

Testo massima n. 1

La disposizione dell’art. 41 c.c. [ secondo cui, se il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte ] non significa che di dette obbligazioni rispondano, prima del riconoscimento giuridico, i singoli componenti, e, dopo, il comitato — che questo, cioè, ottenuta la personalità, si trovi automaticamente esposto alle obbligazioni assunte dai promotori [ e sostituisca o ne liberi costoro ] — ma significa che, se e fin quando il comitato non sia eretto in persona giuridica, la responsabilità per le obbligazioni in tal periodo contratte grava e continua a gravare sui componenti; mentre poi le obbligazioni assunte dalla persona giuridica gravano su questa e soltanto su questa.

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