14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 134 del 12 gennaio 1982
Testo massima n. 1
Mentre nell’associazione non riconosciuta delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, nel comitato delle obbligazioni assunte rispondono personalmente ed illimitatamente tutti i componenti, senza distinzione tra chi ha agito e chi non ha agito, in concreto, per conto del comitato medesimo, senza che abbia rilevanza la veste particolare di chi ha posto in essere l’attività, se cioè mandatario, organizzatore, presidente, componente ed anche se le obbligazioni traggano la loro fonte da fatti illeciti connessi all’esercizio di un’attività posta in essere per il comitato, rinvenendosi una limitazione di tale responsabilità alle sole obbligazioni negoziali né nella lettera né nella ratio della disposizione di cui all’art. 41 c.c.
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