14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 16382 del 14 luglio 2009
Testo massima n. 1
Il conferimento ad un mediatore professionale dell’incarico di reperire un acquirente od un venditore di un immobile dà vita ad un contratto di mandato e non di mediazione, essendo quest’ultima incompatibile con qualsiasi vincolo tra il mediatore e le parti. Da ciò consegue che nell’ipotesi suddetta il c.d. “mediatore”: [ a ] ha l’obbligo, e non la facoltà, di attivarsi per la conclusione dell’affare; [ b ] può pretendere la provvigione dalla sola parte che gli ha conferito l’incarico; [ c ] è tenuto, quando il mandante sia un consumatore, al rispetto della normativa sui contratti di consumo di cui al D.L.vo n. 206 del 2005; [ d ] nel caso di inadempimento dei propri obblighi, risponde a titolo contrattuale nei confronti della parte dalla quale ha ricevuto l’incarico, ed a titolo aquiliano nei confronti dell’altra parte.
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Testo massima n. 2
Il mediatore, nel caso in cui agisca come mandatario, assume su di sé i relativi obblighi e, qualora si comporti illecitamente arrecando danni a terzi, è tenuto, a favore di questi ultimi, al risarcimento dei danni [ Mass. redaz. ].
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